STATUTO

Art. 1 – Costituzione e sede

  1. E’ costituita l’associazione denominata: “ASSOCIAZIONE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VARESE”
  2. L’Associazione ha sede a Varese (VA), via Camillo Benso Conte di Cavour n.44.

Art. 2 – Scopi

L’Associazione degli Ingegneri della Provincia di Varese è apolitica e non ha scopi di lucro.

l’Associazione ha come scopo:

  1. attività volte a valorizzare la categoria ed il titolo di ingegnere, facendosi promotrice o aderendo a tutte quelle iniziative che tendono a tale scopo senza esclusioni di alcun genere; 
  2. attività culturali e di formazione, come convegni, conferenze, congressi, dibattiti, seminari, corsi di preparazione e corsi di perfezionamento per favorire l’aggiornamento tecnico e culturale degli associati;
  3. attività volte alla socializzazione tra gli associati;
  4. attività editoriale, attività di applicazioni informatiche, atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche;
  5. ogni altra attività volta al raggiungimento degli scopi di cui sopra;
  6. gestione di servizi amministrativi e gestionali in genere, per enti, associazioni, altre categorie.

Art.3 – Soci

Possono essere soci le persone fisiche in possesso di laurea e/o di diploma rilasciati da un Istituto dello Stato o di diploma equivalente, riconosciuta da uno Stato della Comunità Europea.

Possono inoltre essere soci le persone fisiche o gli enti con o senza personalità giuridica che per la loro formazione ad attività di lavoro o di studio siano interessati all’attività dell’Associazione stessa.

I soci sono classificati in:

a- ordinari; b- benemeriti; c- aderenti.

Sono soci ordinari coloro che, regolarmente iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese, siano stati ammessi a far parte dell’Associazione ai sensi dell’articolo 5 e corrispondano annualmente la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono soci benemeriti coloro che, in Italia od all’estero, abbiano contribuito a dar lustro alla professione di ingegnere.

La loro nomina spetta all’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci benemeriti non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Sono soci aderenti tutti coloro che, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, condividano gli scopi dell’Associazione. Essi possono essere persone fisiche, imprese oppure Enti, con o senza personalità giuridica, pubblici o privati, nazionali od esteri, che avendone fatta domanda, siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo. Il numero dei soci aderenti è illimitato. Essi potranno usufruire di tutti i vantaggi e servizi offerti dall’Associazione, alle stesse condizioni riservate alle categorie dei soci. L’ammissione dei soci aderenti è subordinata al versamento della quota annuale che di volta viene fissata dal Consiglio.

Il diritto di voto spetta solamente ai soci ordinari.

Art.4 – Organi sociali

Sono organi sociali:

  1. l’Assemblea degli iscritti:
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Comitato di Presidenza;
  4. il Presidente;
  5. il Tesoriere;
  6. il Segretario;
  7. il Collegio dei Probiviri;
  8. il Consiglio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, fatta salva la carica di componente del collegio dei revisori dei conti nel caso in cui essa sia attribuita a persona non iscritta all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Varese.

Art.5 – Ammissione del socio 

Per essere ammessi far parte dell’Associazione, gli aspiranti soci debbono presentare una domanda scritta su moduli appositamente predisposti.

Le domande verranno esaminate preliminarmente dal Comitato di Presidenza ed in via definitiva dal Consiglio Direttivo e, qualora vengano respinte, se ne darà motivata comunicazione all’interessato.

L’aspirante escluso potrà fare ricorso al Collegio dei Probiviri entro un mese dalla notifica della decisione.

Art.6 – Diritti del socio

I soci dell’Associazione, purché in regola col pagamento delle quote sociali hanno diritto:

  1. di godere di tutti i vantaggi assicurati dall’Associazione e dei servizi da essa organizzati;
  2. di intervenire alle Assemblee dei soci, esercitandovi i diritti loro riconosciuti dal presente Statuto,
  3. di frequentare i locali dell’Associazione, secondo quanto disposto dalle relative norme,
  4. di ricevere le pubblicazioni dell’Associazione, alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art.7 – Cessazione del socio

La qualità di socio cessa:

  1. per dimissioni scritte, a partire dall’inizio dell’anno sociale successivo a quello in cui le dimissioni sono state presentate;
  2. per morosità nel pagamento di una quota associativa annuale passati 3 mesi dalla fine dell’esercizio precedente;
  3. per radiazione dal ruolo dei Soci deliberata dal Consiglio Direttivo, a termine dell’articolo 22 dello Statuto;
  4. per i soci ordinari all’avvenuta cancellazione dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Varese, salvo diversa volontà, espressa per iscritto dall’interessato ed accettazione da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell’articolo 5.

Art.8 – Assemblea ordinaria

L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, entro il primo trimestre di ogni anno, mediante avviso scritto spedito, a tutti i soci, almeno otto giorni prima della data di convocazione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, da un Consigliere designato dal Consiglio di Presidenza.

L’Assemblea è costituita dai soci in regola con il pagamento della quota associativa.

I soci possono farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Ciascun socio potrà essere portatore di una sola delega.

L’Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti, personalmente o per delega, la metà più uno dei soci.

L’Assemblea potrà essere convocata in seconda convocazione almeno dopo ventiquattro ore dalla prima convocazione. In tal caso l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati per delega.

All’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria annuale dei soci dovrà essere necessariamente presentata e discussa la relazione del Consiglio sull’attività sociale svolta nell’anno precedente, il relativo rendiconto economico a consuntivo e quello previsionale.

Ai fini dell’esito delle votazioni sarà considerata la maggioranza relativa dei soci presenti o rappresentati per delega in Assemblea.

Art.9 – Assemblea Straordinaria

L’Assemblea dei Soci può essere convocata in via straordinaria:

  • dal Consiglio Direttivo,
  • dal Collegio dei Probiviri su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei soci per discutere su un preciso “ordine del giorno”. 

Per la convocazione dell’Assemblea e la sua validità valgono le norme fissate per l’Assemblea Ordinaria.

Art.10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione viene eletto dall’Assemblea dei soci ed è costituito da 7 membri di cui almeno 4 scelti tra i Consiglieri dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese.

I consiglieri che perdano la qualità di socio o di membro componente del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese, decadono automaticamente dal Consiglio il quale può procedere alla cooptazione del sostituto, avente le stesse caratteristiche richieste dallo statuto medesimo, fino alla prossima assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per due esercizi ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Essi costituiscono il Comitato di Presidenza.

Per la validità delle riunioni del consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, alla integrazione del Consiglio stesso, fino al limite statutario, con le modalità fissate dal comma uno.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica.

Art.11 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione, almeno una volta ogni 3 mesi, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano un terzo dei Consiglieri.

Art.12 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  1. promuovere iniziative in relazione agli scopi sociali,
  2. decidere, in via definitiva, sull’ammissione e sulla radiazione degli Associati, 
  3. deliberare in merito alle relazioni ed ai rendiconti annuali predisposti dal Comitato di Presidenza che dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea,
  4. deliberare in ordine all’ammontare dei contributi associativi ed alle modalità di pagamento degli stessi, 
  5. decidere in merito alle spese necessarie per il funzionamento dell’Associazione.

Art.13 – Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Tesoriere e dal Segretario.

Il Comitato di Presidenza si riunisce una volta al mese, mediante comunicazione scritta o con avviso informale, purché documentabile, agli interessati.

La carica ricoperta all’interno del Comitato di Presidenza viene meno se si è assenti ingiustificati alle riunione per più di tre volte in un anno.

Art.14 – Compiti di Comitato di Presidenza

Sono compiti del comitato di Presidenza:

  1. predisporre i programmi delle attività dell’Associazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo,
  2. deliberare in via preliminare sull’accettazione delle domande di ammissione o sulla radiazione dei soci,
  3. predisporre i rendiconti annuali e le inerenti relazioni da sottoporre all’esame e alla approvazione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti,
  4. nominare Commissioni consultive e di studio, chiamando, eventualmente a farne parte, anche soggetti esterni all’Associazione,
  5. designare rappresentanti o esperti presso enti esterni,
  6. provvedere ad ogni altra incombenza che gli venisse affidata dal consiglio direttivo, nell’ambito dei poteri e facoltà ad esso demandati,
  7. stabilire le assunzioni, il trattamento disciplinare ed economico del personale di concetto ed ordine, eventualmente dipendente dall’Associazione,
  8. concordare i rapporti con Istituti di Credito.

Art.15 – Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione, sia nei confronti degli associati, che dei terzi e di qualsiasi altro Ente ed Autorità.

Il Presidente è nominato dal Consiglio tra i 4 Consiglieri membri del Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali, che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente può estendere il potere di firma ad uno o più membri del Consiglio di Presidenza o del Consiglio Direttivo. Il Presidente attua le deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio direttivo e del Comitato di Presidenza, impartendo le conseguenti direttive di governo dell’associazione.

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendo il proprio operato alla ratifica nella prima adunanza.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, questo è sostituito da un altro componente del Consiglio Direttivo designato dal Comitato di Presidenza.

Art.16 – Il Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione e provvede a redigere i rendiconti economici in conformità alle direttive del Comitato di Presidenza.

Art.17 – Il Segretario

Il Segretario dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo e scelto fra i suoi componenti.

Il Segretario dirige gli uffici dell’associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente, dal quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Il Segretario avrà cura di mantenere contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le Organizzazioni che interessano l’attività dell’Associazione.

Art.18 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, viene eletto dall’assemblea ordinaria.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica 2 anni ed è rieleggibile.

Il Collegio ha il compito di dirimere le questioni fra i soci e l’associazione, di giudicare e provvedere in ordine alla disciplina e moralità dei soci. Nelle questioni fra soci interviene quando l’opera del Presidente non è valsa a dirimere la controversia.

Il Collegio delibera a maggioranza dei componenti.

Il Collegio dei Probiviri dovrà deliberare in via definitiva entro 60 giorni dalla presentazione, sui ricorsi presentati dai soci ai sensi degli art. 5, 7 e 22 del presente statuto.

Art.19 – Revisori dei Conti

L’assemblea ordinaria elegge tre Revisori dei Conti, anche tra i non soci.

Essi si costituiscono in Collegio nominando il proprio Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica due anni, è rieleggibile, ha un compito di vigilanza sulle questioni economico-finanziarie dell’Associazione e deve accompagnare i rendiconti consuntivi e le previsioni di spesa annuali con una propria relazione all’Assemblea dei soci, esprimendo il proprio parere.

Art.20 – Patrimonio sociale

Il patrimonio dell’Associazione è formato:

  1. dai beni immobili e mobili che potranno pervenirgli in proprietà,
  2. dal fondo di riserva,
  3. dai contributi annuali dei soci,
  4. dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, finché non siano erogate,
  5. dalla somma incassata dall’Associazione per diritti di qualsiasi natura, per ritenute, per vendita di pubblicazioni, periodici, ecc.,
  6. da lasciti e donazioni.

Art.21 – Anno sociale

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembr.

Art.22 – Disposizioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo potrà comminare ai soci i seguenti provvedimenti disciplinari:

  1. la censura per fatti lievi, 
  2. la sospensione per fatti più gravi, che non ledano tuttavia la figura morale del socio: essa può durare da un minimo di un mese ad un massimo di un anno,
  3. la radiazione per cattiva condotta morale, ritenuta dal Consiglio Direttivo incompatibile con l’appartenenza all’Associazione.

I provvedimenti disciplinari vengono comunicati al socio per iscritto, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il socio, contro i provvedimenti di censura, sospensione e/o radiazione, può interporre appello al Collegio dei Probiviri, il quale giudicherà inappellabilmente dopo aver sentito il socio stesso, nonché il Consiglio Direttivo dell’Associazione nel termine fissato dall’art.18.

Art.23 – Modificazione dello Statuto

Lo Statuto Sociale potrà essere modificato dall’Assemblea Straordinaria dei soci. In tal caso per la validità della costituzione dell’assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le norme previste dall’art.8 dello Statuto. Le deliberazioni relative alla modifica dello statuto, per essere valide, saranno prese con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti o presenti per delega in assemblea.

Art.24 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione e la destinazione del patrimonio sociale, dovranno venire deliberate da un’Assemblea Straordinaria dei soci appositamente convocata, col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L’Assemblea provvede alla nomina dei liquidatori, i quali provvederanno alle incombenze di legge, secondo le norme stabilite dal codice civile.

Art.25 – Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art.26 – Rinvio

Per quanto non previsto, salvo quanto regolamentato esplicitamente dal presente Statuto, valgono le norme vigenti del codice civile

    IN QUESTA SEZIONE

    STATUTO